Il contratto di rete

Il contratto di rete di imprese. La trama per uno sviluppo da riconquistare.

Potremmo domandarci, e lo facciamo con grande umiltà e serietà nella consapevolezza della gravità del momento, se nel variegato panorama normativo, creatosi a seguito dei provvedimenti governativi affastellatisi e susseguitisi con l’intento di “salvare” l’Italia (ri)dandole “sviluppo”, si possa rinvenire uno stimolo cui attribuire davvero il significato ed il valore sperato.   
Non v’è dubbio che il “contratto di rete tra imprese” costituisca uno strumento innovativo capace di dare impulso ad un settore economico come quello rappresentato dalle piccole e medie imprese – le PMI per usare l’ormai “famoso” acronimo.
Quelle stesse piccole e medie imprese che, con voce e coscienza comune, sin dal secondo dopoguerra hanno rappresentato il nerbo portante del nostro sistema economico.
La necessità e l’opportunità di aggregazione è stata sentita ed avvertita dagli stessi imprenditori e dalle loro categorie sindacali di riferimento, ancor prima dell’intervento del legislatore, come concreta opportunità per affrontare non solo la “tempesta” economica ma finanche come scelta di una rotta definitiva per una navigazione tranquilla e sicura.
La legge dunque ed in questo caso, come sovente accade, è giunta dopo per regolamentare un percorso che gli interessati avevano già intravisto come necessario, se non ineluttabile.
In sintesi la normativa di riferimento è quella di cui alla legge n. 33/2009; Legge n. 22/2010; Legge n. 134/2012; Decreto del Ministero della Giustizia del 10.04.2014 n.122 entrato in vigore il 9 settembre 2014.
A voler rimanere nella sintesi, come si conviene quando lo spazio che si intende occupare è contenuto in un sol foglio, vorrei porre l’attenzione sul momento formativo della “rete di impresa” che vede nell’omonimo contratto la fonte regolatrice dei flussi di natura economica oltre  che obbligatori che di necessità connaturano un rapporto di collaborazione.
Nel caso di specie  il “contratto di rete” ( che è e resta un accordo che nasce e si conclude nell’ambito della  autonomia negoziale privata) è stato preso in considerazione dal legislatore nella piena consapevolezza che lo “strumento”  ha, per il sistema imprenditoriale privato, in primo luogo un valore ed un significato economico, e come tale  meritevole  di attenzione attiva e concreta da parte del legislatore.
In altri termini, la necessità di collaborare aggregandosi e scambiandosi idee , know-how e servizi, nell’ambito di una omogenea capacità produttiva e di intenti, è stata avvertita dagli imprenditori nel momento in cui hanno compreso che il modello basato su di uno spiccato individualismo era ormai obsoleto ed incapace di affrontare e sostenere la temperie economica.
L’apertura dei mercati a livello planetario impone agli imprenditori più evoluti di mostrare il loro valore aggiunto che è poi rappresentato dall’essere , in contemporanea, innovativi e competitivi.
Innovazione e competitività sono questi gli obiettivi che si possono realizzare attraverso la “rete di imprese” e tale opportunità è stata compresa, come si diceva, dal legislatore che con i suoi ripetuti interventi ha voluto dare segnali incentivanti per favorire l’adozione dello “strumento economico”.
Con l’intento di tornare in argomento in modo più approfondito, solo per flash dirò della volontà legislative incentivanti .

  • Alle reti di impresa è riconosciuta una autonomia patrimoniale (qualità questa di cui si avvantaggiano i singoli aggregati allorquando la loro responsabilità patrimoniale è svincolata da quella del fondo comune nei confronti dei   contraenti della rete stessa).
  • Le reti di impresa possono partecipare alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti di appalti e forniture pubblici (mai come in questo caso l’unione costituisce un punto di forza).
  • Le reti di impresa usufruiscono di incentivi e vantaggi fiscali. Si ponga mente ad esempio che la quota parte degli utili di esercizio dei singoli aggregati investita nel fondo comune (là dove costituito)  della rete non concorrerà alla formazione dell’utile di esercizio.
  • Le reti di imprese possono usufruire direttamente delle prestazioni lavorative dei dipendenti delle singole aggregate attraverso l’istituto del “distacco” la cui necessità causale è considerata in re ipsa.

Nel voler rimanere in un consapevole “basso” profilo divulgativo, ci si limiterà a precisare che il contratto di rete può essere stipulato con atto pubblico, con scrittura privata autenticata da notaio, con l’ulteriore possibilità  formale di sottoscrivere il contratto stesso con firma digitale.
Una chiosa finale, sovente accade che i provvedimenti legislativi, soprattutto in materia economica e di sviluppo, siano colpiti da una sorta di “eterogenesi”; e ciò accade ogni qual volta vi è discrasia tra i fini sperati e quelli realmente prodotti. A voler essere intellettualmente onesti, la disciplina del “contratto di rete di imprese” sembrerebbe affrancata da questa possibile e deprecabile deviazione.
La formalizzazione del contratto di rete di imprese, e dunque della sua regolamentazione negoziale che regolerà i rapporti tra i singoli componenti, costituisce  la certificazione della data di nascita della rete o il segnale di avvio, il varo, lo start –up.       

Avv. Luigi Marcelli

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